IL PRETORE
    Ha pronunciato, d'ufficio, fuori udienza, la seguente ordinanza di
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa  iscritta
 al  r.g.l.  n.  2411/1995,  promossa  da Razzetti Agostino, assistito
 dall'avv. Gennaro Marino, attore, contro l'Istituto  nazionale  della
 previdenza sociale, assistito dall'avv. Bruno Cuomo, convenuto;
    Letti gli atti;
    Udita la discussione orale dei procuratori;
    La  parte  ricorrente  espone di essere titolare di due pensioni -
 entrambe  a  carico  dell'I.N.P.S.  -   una   diretta   ed   una   di
 reversibilita', quest'ultima con decorrenza originaria dal 1 novembre
 1983,  corrisposta  nella  misura  del  60%  dell'importo "a calcolo"
 contributivo spettante all'originario titolare, oltre le perequazioni
 successive di legge.
    E' fatto  incontroverso  che,  avverso  tale  liquidazione,  parte
 ricorrente  non  ha  proposto alcun ricorso amministrativo ne' alcuna
 azione giudiziaria, prima della presente.
    Con successiva domanda del 16  luglio  1994  (questa  volta  fatta
 seguire   dal   rituale  iter  amministrativo)  parte  ricorrente  ha
 richiesto la riliquidazione della pensione di reversibilita'  di  cui
 e'  titolare, nella misura del 60% del trattamento minimo che sarebbe
 spettato  al   coniuge,   evocando   poi   in   giudizio   l'istituto
 previdenziale  per  sentirlo condannare a riconoscerle le prestazioni
 inutilmente richieste in sede amministrativa, a decorrere dalla  data
 di   originaria   decorrenza  della  pensione  di  reversibilita'  in
 questione.
    La parte convenuta,  ritualmente  costituendosi  in  giudizio,  ha
 preliminarmente  eccepito la decadenza dell'azione giudiziaria, quale
 prevista dall'art. 47  del  d.P.R.  30  aprile  1970,  n.  639  (come
 interpretato  dall'art.  6  del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in
 legge 1 giugno 1991, n. 166) per essere decorsi piu'  di  dieci  anni
 dalla  "data di comunicazione della liquidazione contenente i dati di
 calcolo della pensione e la relativa decorrenza" (cfr. pag. 4 memoria
 costitutiva I.N.P.S.), chiedendo, quindi,  dichiararsi  inammissibile
 la  domanda  giudiziale,  per quanto concernente il periodo anteriore
 alla domanda  amministrativa  del  16  luglio  1994  e  riconoscendo,
 invece, il diritto dal primo giorno del mese successivo a tale ultima
 domanda.
                             OSSERVAZIONI